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Cassazione, sentenza 23 giugno 2016, n. 13002, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - Retratto agrario ex art. 8, comma 10, della l. n. 590 del 1965 - Fondo divenuto comune in via ereditaria - Termine quinquennale per l'esercizio del diritto - "Dies a quo" - Individuazione - Riferimento all'apertura della successione - Necessità - Condizioni.
Il termine quinquennale per l'esercizio del retratto agrario, ex art. 8, comma 10, della l. n. 590 del 1965, avente ad oggetto un fondo divenuto comune in via ereditaria, decorre necessariamente dall'apertura della successione qualora, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, non risulti provato che la partecipazione di uno dei componenti alla conduzione colonica fosse cessata già prima del nascere della comunione ereditaria.
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - Retratto agrario ex art. 8, comma 10, della l. n. 590 del 1965 - Esercizio del diritto in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il retratto agrario esercitato, ex art. 8, comma 10, della l. n. 590 del 1965, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, introdotto dal comproprietario prima del decorso di cinque anni dal momento in cui abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, allorché, pendente la controversia agraria, passi in giudicato la sentenza che abbia definito il giudizio divisorio, evenienza che preclude il riscatto in quanto fa cessare, con effetto dichiarativo e retroattivo, lo stato di comunione, determinando il venir meno, prima della scadenza del quinquennio, della quota indivisa, cioè dell'oggetto del diritto cui si riferisce la disposizione suddetta.