PROCEDIMENTO CIVILE - Mandato alle liti (procura alle) - Contenuto e
forma.
La procura alle liti può essere conferita
anche con atto redatto in conformità alla lex loci, all'estero da un notaio o
altro pubblico ufficiale autorizzato dalla suddetta lex loci ad attribuire
pubblica fede ai documenti da lui redatti, sempre però che tale atto sia
equivalente, nella forma e nell'efficacia, a quello previsto dalla legge
italiana di diritto processuale. In altri termini, se si stratta di scrittura
privata, l'atto deve contenere una sottoscrizione autenticata e a tal fine è
necessario (art. 2703 c.c.) che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile
la circostanza per la quale la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del
notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore, anche se poi
tale autenticazione non è redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la
sottoscrizione, ma in data successiva.