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Cassazione, sentenza 22 maggio 2013, n. 12594, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - Contratti aventi ad oggetto beni immobili - Planimetria allegata - Difformità fra dati contrattuali degli immobili e loro riproduzione planimetrica - Questione di fatto riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - Contratti aventi ad oggetto beni immobili - Planimetria allegata - Difformità fra dati contrattuali degli immobili e loro riproduzione planimetrica - Questione di fatto riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

La difformità tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1346, 1350 e 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 6764 del 2003

Massime precedenti Vedi: N. 5028 del 2007