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Cassazione, sentenza 16 giugno 2016, n. 12462, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Preliminare di vendita di bene da acquistarsi in comunione - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Presunzione - Scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal contratto - Conseguenze - Esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti degli altri - Esclusione - Fondamento.
Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene da acquistarsi in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un "unicum" inscindibile. Ne consegue che la scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal rapporto ex art. 72 l.fall. determina la caducazione complessiva del vincolo contrattuale e preclude al promittente venditore la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - Contratto preliminare di vendita - Fallimento del promissario acquirente - Scelta del curatore per lo scioglimento ex art. 72 l.fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006 - Negozio formale ed autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Fondamento. 
In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente, della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ex art. 72 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), non richiede un negozio formale né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore.