CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE
(COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO -
Preliminare di vendita di bene da acquistarsi in comunione - Considerazione del
bene come un "unicum" inscindibile - Presunzione - Scelta del
curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal
contratto - Conseguenze - Esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti
degli altri - Esclusione - Fondamento.
Qualora
un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene da acquistarsi in comunione,
si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano
considerato un "unicum" inscindibile. Ne consegue che la scelta del
curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal
rapporto ex art. 72 l.fall. determina la caducazione complessiva del vincolo
contrattuale e preclude al promittente venditore la possibilità di esercitare
l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON
ESEGUITA - Contratto preliminare di vendita - Fallimento del promissario
acquirente - Scelta del curatore per lo scioglimento ex art. 72 l.fall., nel
testo anteriore alla riforma del 2006 - Negozio formale ed autorizzazione del
giudice delegato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In
tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento,
l'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente,
della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ex
art. 72 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore
alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), non richiede un negozio
formale né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi
di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore.