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* Cassazione, sentenza 23 maggio 2014, n. 11533, sez. III civile ​

Contratto – Interpretazione – Significato dell’accordo.

L’art. 1362 c.c. non istituisce alcuna “gerarchia ermeneutica” fra testo letterale e comune intenzione dei contraenti, ma impone in ogni caso di non limitarsi alla lettera e di ricostruire il significato dell’accordo anche sulla base della comune intenzione, quale emerge dai comportamenti delle parti. Ciò nondimeno, l’operazione va compiuta tenendo presente il confine fra la ricostruzione di quanto le parti hanno effettivamente voluto e la surrettizia modifica dei precedenti accordi, tramite comportamenti successivi antitetici, magari tenuti inconsapevolmente o per errore, presentati come indici interpretativi degli accordi medesimi.