Contratto
– Interpretazione – Significato dell’accordo.
L’art.
1362 c.c. non istituisce alcuna “gerarchia ermeneutica” fra testo letterale e
comune intenzione dei contraenti, ma impone in ogni caso di non limitarsi alla
lettera e di ricostruire il significato dell’accordo anche sulla base della
comune intenzione, quale emerge dai comportamenti delle parti. Ciò nondimeno,
l’operazione va compiuta tenendo presente il confine fra la ricostruzione di
quanto le parti hanno effettivamente voluto e la surrettizia modifica dei
precedenti accordi, tramite comportamenti successivi antitetici, magari tenuti
inconsapevolmente o per errore, presentati come indici interpretativi degli
accordi medesimi.