CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
- Principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1, c.c. - Requisiti - Desunzione
di un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione -
Inammissibilità.
In tema di
simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi
dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e,
quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona
contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze
si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che
si deduce in contrasto con il documento, sicché lo stesso non può desumersi dal
medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o
collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio
asseritamente simulato e quello sottostante.