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Cassazione, sentenza 3 giugno 2016, n. 11467, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - Principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1, c.c. - Requisiti - Desunzione di un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione - Inammissibilità.
In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, sicché lo stesso non può desumersi dal medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.