CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE -
Impegno a trasferire la proprietà di un'area in cambio della costruzione di
alcune unità immobiliari - Natura del contratto - Preliminare di permuta di
cosa futura - Condizioni - Contratto di appalto o atipico "do ut
facias" - Differenza - Fattispecie.
Il
contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà di un'area
(nella specie, il 79 per cento dell'intero fondo) in cambio di uno o più unità
immobiliari da costruire (nella specie, pari al 21 per cento della volumetria
complessivamente realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) è
qualificabile come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto
delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni (presente e
futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di erigere i fabbricati,
mentre integra un appalto se tale obbligazione assume rilievo preminente e ad
essa corrisponda quella di versare il corrispettivo (eventualmente sostituito,
nella forma atipica "do ut facias", dal trasferimento dell'area),
anche in compensazione rispetto al prezzo per la vendita immobiliare
funzionalmente collegata.