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Cassazione, sentenza 13 maggio 2011, n. 10687, sez. II civile

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Termine per la stipulazione del definitivo - Indicazione espressa nel preliminare - Avvenuta scadenza - Azione di esecuzione in forma specifica - Condizioni - Previa diffida ad adempiere esercitabile dalla parte non inadempiente - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Obbligazioni in genere - Adempimento - Tempo dell'adempimento - Contratto preliminare di vendita immobiliare - Scadenza del termine pattuito per la stipula del definitivo - Azione di esecuzione in forma specifica - Condizioni - Previa diffida ad adempiere intimata dalla parte non inadempiente - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio dell'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1454 e 2932.

Massime precedenti Vedi: n. 1904 del 2011.