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Cassazione, sentenza 28 aprile 2017, n. 10609, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - Azione volta all'adempimento di un contratto concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace - Nullità del contratto - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in appello - Fondamento.
Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti; pertanto, ove la parte che abbia dato causa alla nullità chieda l’adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a rilevare tale nullità d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in appello, dovendo, da un lato, verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e, dall'altro, rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto.