CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - Azione volta all'adempimento di un contratto concluso per effetto
diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace - Nullità
del contratto - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in appello - Fondamento.
Il contratto stipulato
per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi
dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare
una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze
d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera
salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina
sull'annullabilità dei contratti; pertanto, ove la parte che abbia dato causa
alla nullità chieda l’adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a
rilevare tale nullità d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque,
anche in appello, dovendo, da un lato, verificare l'esistenza delle condizioni
dell'azione e, dall'altro, rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto
della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi
come mere difese del convenuto.