CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE
(COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO -
Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario
acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente
che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto
preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a
farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al
momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo
quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento
dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione
del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in
giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di
esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo
mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della
proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma
non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.