CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - Risoluzione
del contratto per inadempimento - Penale pattuita per il solo ritardo
dell'adempimento – Notifica della citazione - Inadempimento di non scarsa
importanza - Importo della penale - Determinazione - Criteri.
In ipotesi di risoluzione
del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, che
sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento,
nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto
del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda
di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il
ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del
creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del
limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.