Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 15 maggio 2015, n. 10009, sez. II civile

CONTRATTI - Compravendita – Promessa di vendita – Consegna del bene prima della stipula – Anticipazione effetti traslativi – Esclusione – Effetti.

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: dal contratto di comodato e dal contratto di mutuo gratuito. In questo senso la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.