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Cassazione, sentenza 27 aprile 2016, n. 8417, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".