CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA -
Risoluzione del contratto di diritto - Recesso della parte adempiente ai sensi
dell'art. 1385 c.c. nel caso di caparra confirmatoria - Ammissibilità -
Fondamento.
La risoluzione del
contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457
c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata
contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà
di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento
del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché
dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e
possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di
diritto la risoluzione stessa.