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Cassazione, sentenza 11 aprile 2017, n. 9314, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - Avvenimenti straordinari e imprevedibili - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Eccessiva onerosità di contratto preliminare di vendita di bene immobile - Criteri - Fattispecie.
Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta, verificatasi nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili - la cui sussistenza è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione - l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso che il mutamento - da agricolo ad edificatorio e residenziale - del regime urbanistico dell'immobile promesso in vendita, sopravvenuto rispetto alla data di stipula del contratto preliminare, integrasse gli estremi per procedere alla risoluzione del preliminare medesimo ex art. 1467 c.c.).