CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON
PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - Avvenimenti straordinari e imprevedibili - Valutazione
del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti -
Eccessiva onerosità di contratto preliminare di vendita di bene immobile -
Criteri - Fattispecie.
Ai fini della risoluzione
del contratto preliminare di vendita di un bene immobile per eccessiva
onerosità sopravvenuta, verificatasi nello spazio di tempo intercorso fra la
conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti
straordinari ed imprevedibili - la cui sussistenza è riservata all'apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se
immune da vizi di motivazione - l'aumento progressivo di valore dell'immobile e
la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano
nella comune alea contrattuale.
(Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata, che aveva escluso che il mutamento - da
agricolo ad edificatorio e residenziale - del regime urbanistico dell'immobile
promesso in vendita, sopravvenuto rispetto alla data di stipula del contratto
preliminare, integrasse gli estremi per procedere alla risoluzione del
preliminare medesimo ex art. 1467 c.c.).