CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL
CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E
FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - Obbligo di buona fede nelle trattative - Violazione
- Azione risarcitoria - Ammissibilità anche in caso di intervenuta stipulazione
del contratto - Sussistenza - Condizioni.
La violazione
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338
c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle
trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di
un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso
quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito,
alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di
informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio
probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.