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Cassazione, sentenza 23 marzo 2016, n. 5762, sez. I civile

 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - Obbligo di buona fede nelle trattative - Violazione - Azione risarcitoria - Ammissibilità anche in caso di intervenuta stipulazione del contratto - Sussistenza - Condizioni. 
La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.