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Cassazione, sentenza 18 gennaio 2016, n. 664, sez. III civile

CONTRATTI – COMODATO - Opponibilità al terzo acquirente – Limiti.

Il contratto di comodato, posto in essere dall’alienante di un bene, in un periodo precedente alla vendita dello stesso, non è opponibile al terzo acquirente. Colui che acquista, a titolo particolare, un bene, già dato in comodato dall’alienante, infatti, non deve subire alcun pregiudizio in ragione dell’esistenza di tale contratto e ha il diritto di chiedere la cessazione del godimento del bene da parte del comodatario, al fine di conseguirne la piena disponibilità.

Il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del bene dato in comodato dal venditore può essere fatto valere dal nuovo proprietario solo con una lettera nella quale si chiede il rilascio immediato dell’immobile e quindi si manifesta la volontà di disporre di tale bene.