CONTRATTI – COMODATO - Opponibilità
al terzo acquirente – Limiti.
Il contratto di comodato, posto in essere dall’alienante
di un bene, in un periodo precedente alla vendita dello stesso, non è
opponibile al terzo acquirente. Colui che acquista, a titolo particolare, un
bene, già dato in comodato dall’alienante, infatti, non deve subire alcun
pregiudizio in ragione dell’esistenza di tale contratto e ha il diritto di
chiedere la cessazione del godimento del bene da parte del comodatario, al fine
di conseguirne la piena disponibilità.
Il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima
del bene dato in comodato dal venditore può essere fatto valere dal nuovo
proprietario solo con una lettera nella quale si chiede il rilascio immediato
dell’immobile e quindi si manifesta la volontà di disporre di tale bene.