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Cassazione, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021, sez. unite civili

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art.40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità.
 

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.