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Cassazione, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27857, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE - Negozi di trasferimento di diritti reali - Perfezionamento ex art. 1333 c.c. - Esclusione - Limiti - Trascrivibilità - Esclusione.

Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile.