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Cassazione, sentenza 13 settembre 2019, n. 22950, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Interposizione fittizia di persona - Illiceità del negozio dissimulato - Deduzione - Prova mediante testimoni o presunzioni - Sussiste.
 

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato.