Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21858, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - Costituzione negoziale di servitù di passaggio – A carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo – Interpretazione delle clausole contrattuali - Accertamento della volontà delle parti – Necessità – Volontà del notaio rogante – Irrilevanza.

In tema di interpretazione dei contratti, per configurare la costituzione di una servitù di passaggio a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delle prerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite è superato è possibile configurare un diritto "in re aliena"; a tal fine è irrilevante che le clausole contrattuali siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti.