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Cassazione, ordinanza 4 novembre 2019, n. 28224, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - Riscatto forzoso, da parte del comproprietario, della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza.
 

Il diritto (ex art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965) del comproprietario di domandare il riscatto forzoso della quota del fondo rustico in titolarità del componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice si prescrive nel termine decennale decorrente dallo scadere del quinto anno dalla cessazione della coltivazione del fondo.