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Cassazione, ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24726, sez. II civile

COMPRAVENDITA - Rogito notarile e contraente sordo - Lettura dell'atto – Necessità.
 

In tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell'atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto medesimo come manifestazione della sua volontà.