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Cassazione, ordinanza 27 agosto 2019, n. 21656, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Immobiliare In forma orale Nullità Avvenuta consegna del bene e pagamento del prezzo Irrilevanza Acquisto per usucapione Trasferimento della residenza e attivazione delle utenze domestiche Sufficienza Esclusione Atto di interversione del possesso – Necessità.
 

Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti - quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome - che di per non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res.