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Cassazione, ordinanza 23 novembre 2020, n. 26558, sez. II civile

Inadempimento in caso di irregolarità urbanistica - Manufatti qualificabili come pertinenze dell'immobile - Oggetto del contratto di compravendita.

Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (nel caso in cui, come quello nella specie, si deduce a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento la presenza di due manufatti garage e legnaia -, pertinenze dell'immobile oggetto del preliminare, che non risultano conformi  alle norme urbanistiche, occorre procedere a valutare se la difformità dei  manufatti  realizzati rispetto a quello autorizzato possa essere considerata parziale e non preclusiva della possibilità di chiedere la sentenza ex art. 2932 c.c.).