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Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26327, sez. III civile

CONTRATTI VENDITA - Beni mobili registrati - Autoveicolo - La trascrizione dell’atto nel pubblico registro automobilistico - Requisito di validità e di efficacia del trasferimento - Non sussiste.
 

La trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova.