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Cassazione, ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33435, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE - Giudizio di accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge - Eccessiva durata - Pregiudizio per l’attore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
 

La durata ventennale di un giudizio per l'accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge (nella specie contratto di vendita stipulato in violazione di un diritto di prelazione) non può andare a detrimento del promissario acquirente, non potendosi penalizzare chi agisce a tutela del diritto ex art. 2932 c.c. e deve aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà; ne consegue che il titolare del bene, se soccombente, non può, giovandosi della lunghezza del giudizio, eccepire l'intervenuta usucapione del fondo.