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Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25635, sez. VI – 3 civile

ASSICURAZIONI - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Contratto di assicurazione sulla vita – Terzi beneficiari – Eredi legittimi – Successiva redazione di un testamento olografo – Nomina di un erede universale – Diritto a riscuotere la prestazione della polizza – Mancata revoca della designazione da parte dello stipulante – Esclusione.

 

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità. È irrilevante, inoltre, che la redazione della scheda sia successiva alla stipula del contratto, perché l’esistenza in sé del testamento non assume valore di revoca e, quindi, non sostituisce la categoria degli eredi legittimi con quelli indicati nel testamento.