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Cassazione, ordinanza 14 novembre 2018, n. 29271, sez. VI - 3 civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - AZIONE DI SIMULAZIONE - Da parte del terzo - Presupposti - Interesse concreto ad agire correlato all'esercizio di un proprio diritto - Necessità - Affittuario di fondo rustico, richiedente la dichiarazione di simulazione dell'avvenuta donazione del fondo, senza al contempo esercitare il diritto di riscatto - Preclusione dell'azione - Sussistenza. 

L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti non configurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia esercitato il diritto di riscatto a sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, facendo valere, nella specie, il fatto che dietro l'atto di donazione si nasconda una vendita dissimulata del fondo, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dal donatario.