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Cassazione, sentenza 27 ottobre 2015, n. 21775, sez. III civile ​

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - Domanda di accertamento di simulazione di contratto di compravendita - Declaratoria giudiziale di nullità della più ampia operazione negoziale di riferimento - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Ragioni - Principio della rilevabilità d'ufficio della nullità - Operatività - Condizioni.

In tema di nullità negoziale, non è viziata da ultrapetizione la decisione del giudice che, in caso di domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, abbia dichiarato la nullità (nella specie, per violazione del divieto di patto commissorio) della più ampia operazione negoziale cui tale contratto appartiene (nella specie, riconducibile allo schema del "sale and lease back"), essendo tale decisione giustificata dall'obbligo di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la previa necessaria indicazione alle parti del "thema decidendum", ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.