Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 9 novembre 2018, n. 28744, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - Contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità - Prova scritta - Necessità - Limiti - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione - Fattispecie.

Il documento che può costituire prova per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chieda detta prova o da un terzo.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che costituissero prova documentale della simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare le copie degli assegni circolari negoziati per l'acquisto del bene ed attestanti la corresponsione, a titolo di prezzo, di importi superiori a quelli indicati nel contratto).