POSSESSO - CONSERVAZIONE Convivente "more
uxorio" - Detenzione della casa di abitazione comune in proprietà
dell'altro convivente - Qualificazione - Cessazione della convivenza -
Conseguenze - Obblighi di correttezza e buona fede gravanti sul soggetto
legittimato a rientrare nella disponibilità dell’immobile.
La convivenza “more
uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di
vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati
tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di
tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposizione di legge, sul
legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicché tale
detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed
opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta
meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore,
si estingue anche il relativo diritto; ne deriva che, in assenza di una
istituzione testamentaria, ovvero della costituzione di un nuovo e diverso
titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario, non può
ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il
convivente superstite (già detentore qualificato), restando a carico del
soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere
di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova
sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza.