Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 2 luglio 2015, n. 13634, sez. VI - 2 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Comunione legale – Compravendita – Interposizione fittizia – Coniuge – Estraneo all’accordo simulatorio – Libertà di prova - Sussiste.

 

In tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatta valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provata mediante testimoni o presunzioni solo se fatta valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato: ne consegue che non è richiesta la prova dell’atto scritto contenente la controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente al coniuge in regime di comunione legale, estraneo all’accordo simulatorio, che è terzo e dunque legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli articoli 1415, secondo comma, e 1417 c.c., rispetto all’acquisto di un bene non personale, effettuato dall’altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall’articolo 177, lett. a), c.c.