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Cassazione, sentenza 2 febbraio 2012, n. 1523, sez. I civile

Famiglia - Comunione legale – Immobile – Accertamento – Dichiarazione del coniuge non acquirente – Fattispecie – Limiti.


La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all’atto di compravendita, si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all’esercizio della professione dell’acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo esprime la mera condivisione dell’intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti dell’art. 2732 c.c., per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato. Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell’effettiva strumentalità dell’immobile alla professione o all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi. Con l’ulteriore corollario che in quest’ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. Ne consegue che l’esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall’articolo 179, secondo comma, c.c., riguarda infatti soltanto i beni destinati all’esercizio della professione (articolo 179, primo comma, lettera d), e non pure i beni destinati ad un’impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall’articolo 178 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 178 e 179.
Massime precedenti Vedi: N. 18456 del 2005, N. 25448 del 2007 e N. 22755 del 2009.