Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 18 febbraio 2014, n. 3908, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione - Diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare - Sussistenza - Indicazione dei beni da dividere - Genericità - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.


Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati (nella specie, mobili presenti nell'appartamento comune), in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177 e art. 191Massime precedenti Vedi: N. 4757 del 2010