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Cassazione, sentenza 18 dicembre 2013, n. 28229, sez. I civile

DIVORZIO - Casa coniugale - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Casa coniugale.

Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli artt. 155, comma 4, c.c., in tema di separazione personale, e 6, comma 6, legge n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 11, legge 6 marzo 1987, n. 74), in tema di divorzio, il relativo provvedimento - in quanto avente per definizione data certa, sia esso la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, sia il provvedimento provvisorio pronunziato dal Presidente del tribunale ai sensi degli artt. 708 c.p.c. e 4, comma 8, legge n. 898/1970 e successive modifiche - è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento medesimo, nel termine di nove anni, ed anche oltre se il provvedimento sia stato trascritto.