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Cassazione, sentenza 15 maggio 2014, n. 10641, sez. III civile

MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - Azione revocatoria di atto costitutivo del fondo patrimoniale - Figli minori - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Esclusione - Fondamento


La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102
Massime precedenti Vedi: N. 18065 del 2004, N. 11582 del 2005, N. 1242 del 2012