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Cassazione, sentenza 11 dicembre 2012, n. 22613, sez. III civile

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi- Comunione legale - Disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto dellacomunione legale - Presupposti - Conseguenze in tema di esercizio del dirittodi riscatto.



Nel caso di violazione del diritto di prelazionespettante al coltivatore proprietario del fondo confinante con quello venduto,il diritto di riscatto spetta soltanto a questi e non al coniuge, ancorché inregime di comunione legale, in quanto il potere di gestione della comunione puòsorgere solo dopo che il bene vi sia caduto, e non riguarda gli atti prodromicial suo acquisto.
Riferimenti normativi: Cod.Civ. artt. 180 e 181, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7