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Cassazione, ordinanza 24 giugno 2013, n. 15753, sez. VI – 1 civile

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Casa coniugale.



In tema di assegnazione della casa familiare deve essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori, ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.
(Nella specie la Suprema Corte conferma l'assegnazione della casa coniugale alla donna, anche se convivente con altro uomo, in ragione della necessità di tutelare la figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, che in tale casa risiedeva).