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Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2012, n. 322, sez. VI - 1 civile

Regime patrimoniale della famiglia - Comunione legale – Scioglimento sull’immobile comprato qualche giorno prima della separazione come nuova abitazione – Limiti.


Non entra in comunione l’immobile acquistato qualche giorno prima della separazione dal coniuge che intende trasferirsi nell’appartamento se l’altro ha dichiarato di non aver partecipato al pagamento del prezzo. Infatti, il coniuge non acquirente di un bene immobile può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179 c.c. assunse un significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene della comunione, l’azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall’art. 2732 c.c. Se invece l’intervento adesivo ex art. 179 c.c. assunse significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione del bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 179 e 2732.
Massime precedenti Sezioni Unite: N. 22755 del 2009.