CONDOMINIO - PARTI COMUNI
DELL'EDIFICIO - Sottotetto - Funzione di isolamento dell'appartamento
sottostante - Altezza - Assenza di abitabilità - Pertinenza esclusiva -
Intercapedine.
Il
sottotetto è da considerare pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano,
allorché assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento
medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, fungendo da camera d'aria
isolante. Quando, invece, il sottotetto abbia dimensioni e caratteristiche
strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, in tal caso
la sua appartenenza va determinata in base al titolo. In mancanza, poiché il
sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio,
essenziali per la sua esistenza (suolo, muri maestri, tetto, etc.) o necessarie
all'uso comune (androne, scale, etc.) la presunzione di comunione ex art. 1117
n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti in concreto, per
le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale,
oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di
interesse condominiale.