COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI
EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - Sottotetto
- Natura - Determinazione in base al titolo - Necessità - Mancanza del titolo -
Presunzione di bene comune - Configurabilità - Condizioni.
In tema di condominio,
per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un
edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue
caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia
oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o
all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione
di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto
assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e
dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche
strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va
considerato pertinenza di tale appartamento.