Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 24 marzo 2015, n. 5895, sez. II civile ​

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Fabbricato - Locale nel sottosuolo - Proprietà esclusiva – Sussiste
È senz’altro possibile l’esistenza di un locale autonomo, non di proprietà comune, posto nel sottosuolo dell’edificio condominiale, purché non debba essergli attribuita qualità di bene comune: è locale autonomo, appunto, il vano ottenuto da uno dei condomini, nell’area sottostante l’appartamento di sua proprietà esclusiva, ancorché realizzato abusivamente con svuotamento di volume ed asportazione del terreno, e adibito a cantina, dovendosi ritenere che il locale, per la sua struttura, non possa considerarsi tra le parti dell’edificio necessarie all’uso comune o tra le cose destinate ad un servizio o al godimento comune e debba invece considerarsi destinato ad uso esclusivo, come nel caso in cui il locale posto fra i muri maestri dell’edificio condominiale è stato appunto realizzato nello spazio libero immediatamente sottostante l’appartamento del singolo proprietario esclusivo.