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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 20 marzo 2015, n. 5657, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Impegno, assunto con il contratto di compravendita, a rispettare il regolamento di condominio predisposto dal costruttore - Portata - Fondamento.
L'obbligo, assunto con il contratto di acquisto di un'unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio che sarà predisposto dal costruttore non vale a conferire a quest'ultimo il potere di redigere un qualunque regolamento, né può comportare l'approvazione di un regolamento attualmente inesistente, atteso che solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto di uno specifico regolamento, già esistente, consente di considerarlo, "per relationem", parte di tale atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Massime precedenti Conformi: N. 3104 del 2005