Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 20 marzo 2015, n. 5657, sez. II civile ​

CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Costruttore dell’edificio – Regime di pubblicità – Trascrizione nell’apposito registro - Fattispecie.
Deve ricordarsi che l’obbligo genericamente assunto nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente si incarica il costruttore di predisporre, come non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest’ultimo come facente parte per relationem di ogni singolo atto, dovendosi aggiungere che non è opponibile a tutti i condomini il regolamento che non è stato trascritto nell’apposito registro di cui all’articolo 1129 c.c., ultimo comma, secondo la previsione dell’articolo 1138 c.c., comma 3, in modo da poter assolvere la funzione di pubblicità.