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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 18 dicembre 2014, n. 26766, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - Frazionamento della proprietà di un edificio - Conseguente costituzione del condominio - Presunzione di comunione "pro indiviso" di parti destinate all'uso comune - Limiti.
In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Massime precedenti Conformi: N. 16292 del 2002