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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, sez. II civile

CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Di natura contrattuale – Clausole limitative della proprietà – Divieto di destinare a bed and breakfast l’unità immobiliare – Servitù atipica – Trascrizione nei registri immobiliari – Opponibilità all’acquirente - Sussiste.
La previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti, come l’apertura di un bed and breakfast, va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli articoli 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.