CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Di natura
contrattuale – Clausole limitative della proprietà – Divieto di destinare a bed
and breakfast l’unità immobiliare – Servitù atipica – Trascrizione nei registri
immobiliari – Opponibilità all’acquirente - Sussiste.
La
previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti
alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma
sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla
categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem,
non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel
soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto,
l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti, come l’apertura di un bed
and breakfast, va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque
avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di
trascrizione, ai sensi degli articoli 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., le
specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico
rinvio al regolamento condominiale.