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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 12 ottobre 2016, n. 20561, sez. II civile

PARTI COMUNI - Compravendita di un appartamento - Terrazzo come parte comune.
I condomini non possono pretendere lo sgombero di un terrazzo se è possibile desumere l'oggetto delle intese contrattuali dalla descrizione dei confini dell'immobile alienato, che si riferiva al filo esterno dei muri perimetrali, il quale include il terrazzo. Se le parti avessero voluto escludere il terrazzo avrebbero indicato tra i confini proprio il terrazzo condominiale che contornava tutto l'appartamento. Questa lettura ha trovato conforto nella planimetria allegata, sottoscritta dalle parti contraenti, che come oggetto della vendita sottolineava con evidenza colorata tutta l'area inclusiva del terrazzo. A fronte di questi elementi chiari, coincidenti e inequivoci, tali da indurre gli acquirenti a credere che nell'ambito della proprietà esclusiva loro venduta ci fosse anche il terrazzo, si è ritenuto che fosse irrilevante il fatto che nel descrivere i vani che componevano l'unità immobiliare non fosse stato specificamente indicato il terrazzo.
(La fattispecie concerne la compravendita di un appartamento mansardato che era munito di un terrazzo, che lo circondava su tre lati, del quale i condomini avevano preteso lo sgombero, in quanto parte condominiale, non inerente l'appartamento).