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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 28 settembre 2016, n. 19212, sez. II civile

CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Natura contrattuale - Clausole limitative della proprietà esclusiva – Atto di acquisto – Richiamo – Mancata trascrizione – Accettazione - Sussiste.
Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto, si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.