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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 11 giugno 2015, n. 12157, sez. II civile ​

CONDOMINIO - Beni o servizi in comune tra condomini – Sottotetto – Due proprietari esclusivi - Uso effettivo o potenziale – Natura condominiale.

Il corridoio del sottotetto è sempre di proprietà condominiale anche se tutti i locali tranne uno vengono acquistati da un unico proprietario. In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune. Per tale si intende l'uso effettivo, o anche solo potenziale, del numero minimo di due soli comproprietari.